Pensione Ordinaria di Inabilità ex art. 2 L. 222/1984 e s.m. e i

Presuppone il riconoscimento di una invalidità civile totale e permanente del 100%, dal 18° al 65° anno di età, 65 anni. La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

– dipendenti;

– autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

– iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

 I requisiti da possedere sono:

– assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

-almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

– la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;

– la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;

– la cancellazione dagli albi professionali;

– la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.