A.I.O. o Assegno Ordinario di Invalidità ex art. 1 L. 222/1984 e s.m. e i

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale). Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

– dipendenti;

– autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);

– iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

I requisiti richiesti sono:

– riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

– almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.