Pensione di Inabilità Civile (art. 12 L. 118/1971 e s.m.e.i.)

Tale prestazione spetta a coloro i quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per il requisito economico,  sono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Ecco i requisiti:

– età compresa fra i 18 e i 65 anni di età ( dal gennaio 2016 – Riforma Fornero –  65 anni e 7 mesi);

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%;

– disporre di un reddito annuo personale non superiore a limiti annualmente stabiliti (€ inferiore ad € 16.814,34 In base all’ultima rilevazione per i redditi dichiarati nel 2018).

La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento. E’ incompatibile, invece, con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

L’importo erogato a titolo di “Pensione di Inabilità Civile” prevede per l’anno 2019, la corresponsione  di un assegno pari a 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità e oggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.