Indennità e pensioni per Ciechi e Sordomuti

I soggetti che versano in condizione di cecità civile e di sordomutismo rientrano fra le minorazioni civili verso cui il nostro ordinamento appresta delle forme di tela ed assistenza.
La condizione di cecità civile viene distinta in: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.
Sono considerati ciechi civili assoluti, le persone completamente prive della vista, oppure con mera percezione della luce o del movimento della mano (motu manu).
Sono considerati ciechi parziali, le persone con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione.

I benefici economici riconosciuti dall’INPS nel caso di ricorrenza del requisito sanitario sono:

Pensione per i ciechi assoluti (art. 8 L. 162/66)

Requisiti:

– è concessa ai maggiorenni;

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– essere stato riconosciuto cieco assoluto;

– non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.847,67.

Importo 2019:

– l’importo corrisposto è di euro 308,93 euro per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto. L’importo è invece di euro 285,66 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico)

Pensione per i ciechi parziali (art. 8 L. 162/66)

Requisiti:

– è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

– non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.847,67.

Importo 2019: Euro  285,66 per 13 mensilità.

Indennità speciale per i ciechi parziali (ventesimisti) art. 3 l. 508/1988

L’indennità spetta ai ciechi parziali  viene erogata per il fatto stesso della  minorazione visiva e prescinde dall’età e dal reddito personale del soggetto interessato. L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L’indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

 Requisiti:

– prescinde dall’età;

– essere richiede la cittadinanza italiana o essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

– non è correlata al  reddito personale.

Importo 2019: Euro 212,01 per 12 mensilità.

Indennità di accompagnamento per cecità assoluta ex art. 1 L. 406/1968

Tale indennità viene erogata per il fato stesso della  minorazione visiva e prescinde dall’età e dal reddito personale del soggetto interessato. E’ cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.
E’ incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Requisiti:

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– essere stato riconosciuto dal punto di vista sanitario cieco assoluto;

– prescinde dal reddito e dall’età;

Importo 2019: Euro 925,25 mensili per 12 mensilità.

Sordità – Sordomutismo (L. 95/2006 – L. 381/1970)

L’articolo 1, della Legge 20 febbraio 2006, n. 95   stabilisce : «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

Sordocecità ( L. 207/2010)

L’art. 2 della legge 107/2010 definisce “sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.”
L’articolo 3 della medesima legge precisa, altresì,  che “la condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.”
Il sordocieco è chi presenta entrambe le minorazioni (sordità e cecità), con una connotazione così grave da poter ottenere entrambe le indennità.

I benefici economici previsti da tali normative sono:

– Indennità di comunicazione per sordità

L’indennità di comunicazione non spetta nel caso di sordità intervenuta in età matura. Viene concessa solo nel caso di sordità congenita o prelinguale.
Requisiti:

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– essere stato riconosciuto sordomuto in sede di visita collegiale;

– prescinde dall’età e dal reddito;

Importo 2019: Euro 256,89 per 12 mensilità.
L’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori). Non è invece incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
L’indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L’indennità di comunicazione è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

Pensione di Sordità

Requisiti:

– età compresa fra i 18 e i 65 anni di età (dal gennaio 2013, 65 anni e 3 mesi);

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– reddito personale inferiore ad Euro 16.847,67;

– essere stato riconosciuto in sede di visita sanitaria collegiale sordomuto – ora persona sorda (prelinguale o congenita).

Importo 2019: Euro 285,66 per 13 mensilità.
E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Anche per tali materie (cecità – sordomutismo), lo Studio legale Liberto è specializzato nella proposizione dei ricorsi innanzi al competente Giudice del Lavoro avverso i verbali INPS che hanno negato il beneficio richiesto in fase amministrativa.

 

REGIME DELLE SPESE LEGALI E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

– Esenzione dal pagamento delle spese processuali di soccombenza da corrispondere all’INPS nei ricorsi in materia di assistenza e  previdenza obbligatorie.

Lo studio legale Liberto presta particolare attenzione nella tutela delle fasce deboli  promuovendo ai soggetti, con reddito familiare  al di sotto di determinati limiti, la possibilità di avvalersi di alcune agevolazioni previste dalla normativa previdenziale (art. 152 comma 1 e 2 Disp. Att. c.p.c. così come modificato dalla legge 326 del 24.11.2003). In particolare, per coloro che propongono un ricorso in materia di assistenza e previdenza obbligatorie nei confronti dell’INPS o dell’INAIL (per invalidità, accompagnamento, 104/92, infortuni sul lavoro etc..),  è data, dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di una dichiarazione reddituale da rendere ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, la possibilità di evitare il rischio di pagamento delle spese processuali (dovute alla controparte in ragione del principio della soccombenza) nel caso in cui il ricorso non dovesse essere accolto. Il limite reddituale stabilito  dall’ultimo Decreto Ministeriale (D.M. del Ministero della Giustizia del 01/04/2014), in ragione delle variazione degli indici a consumo, è fissato in € 23.056,82 avuto riguardo al reddito prodotto nell’anno precedente a quello di proposizione del ricorso da parte dei tutti i componenti del nucleo familiare (tutti i soggetti, pertanto, risultanti nello stato di famiglia). Tale agevolazione non è operante nei casi di cui all’art. 96 c.p.c., ed il dichiarante dovrà comunque impegnarsi a  comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei suddetti limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente.

Lo Studio legale Liberto dispone di tutta la modulistica necessaria da far sottoscrivere ai clienti all’atto della presentazione del ricorso.

Esenzione dal pagamento del contributo unificato nei ricorsi in materia di assistenza e  previdenza obbligatorie.

 Oltre alle citate agevolazioni in materia di spese di lite processuali, lo studio legale Liberto è attento nel verificare le condizioni reddituali dei propri assistiti in materia  di assistenza e  previdenza obbligatorie al fine di evitare, a carico del cliente, i costi processuali per la proposizione del ricorso consistenti nel pagamento del c.d. contributo unificato per spese di giustizia. In particolare, per coloro che propongono un ricorso in materia di assistenza e previdenza obbligatorie nei confronti dell’INPS o dell’INAIL (per invalidità, accompagnamento, 104/92, infortuni sul lavoro etc..),  è data, dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di una dichiarazione reddituale da rendere ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, la possibilità di evitare il pagamento del contributo unificato nel caso in cui il ricorrente sia in possesso di un reddito familiare inferiore a €  34.585,23.

Per maggiori informazioni ed il rilascio della modulistica si invitano gli utenti a contattare lo studio legale.