Indennità di frequenza

Tale forma di sussidio economico è stato istituito con la legge Legge 11 ottobre 1990, n. 289. E’ accordato ai soggetti di età inferiore ai 18 anni, riconosciuti con  difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; validità per il solo periodo di frequenza, requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;

Ecco i requisiti

– Età inferiore a 18 anni;

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;

– frequentare un centro di riabilitazione, un centri di formazione professionale, un centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

– non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.906,72  (ANNO 2018);
L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.

Per il 2019 l’importo è di 285,66 euro mensili.

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
E’ incompatibile, invece, con qualsiasi forma di ricovero.
Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di ricovero.