Indennità di accompagnamento

La Legge 18/1980 (modificata dall’art. 1 della l. 508/1988) riconosce l’invalidità civile totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua ai mutilati e invalidi, ai soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ex art. 6 d. lgs. 509/1988; spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Ecco i requisiti:

– è erogata a prescindere dall’età e dal reddito;

– necessita del solo riconoscimento dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;

– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

L’importo erogato a titolo di indennità di accompagnamento prevede per l’anno 2019, la corresponsione  di un assegno pari a 517,84 euro, erogato per 12 mensilità e oggetto a rivalutazione annuale ISTAT.