Diritto Matrimoniale

A seguito della celebrazione di un matrimonio civile o religioso con effetti civili, può accadere che nel corso della vita coniugale, si verifichino fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita fra i coniugi e che possono anche arrecare un pregiudizio all’educazione dei figli. Ciascuno dei coniugi può intraprendere, con l’ausilio di un avvocato, le procedure previste dalla legge per ottenere, prima la separazione e, successivamente, il divorzio. Lo studio Legale Liberto ha acquisito particolare competenza nella gestione delle fasi della separazione e del divorzio conseguenti ad una crisi coniugale.

SEPARAZIONE: CONSENSUALE O GIUDIZIALE (brevi cenni)

Con la separazione consensuale i coniugi, di comune accordo, raggiungono un’intesa regolamentando il proprio stato di separazione sotto il profilo personale, patrimoniale ed in ordine all’affidamento dei figli. Il ricorso alla separazione consensuale è la procedura sempre più adottata dai coniugi, in quanto riduce i tempi ed i costi per le parti, attenuando gli effetti negativi della fine del rapporto coniugale sui figli, attraverso una migliore regolamentazione dell’affidamento della prole.

Lo Studio Legale Liberto fornisce piena assistenza, sia al singolo sia ad entrambi i coniugi, che intendano separarsi consensualmente fornendo, anche con un’accurata attività di interlocuzione, le migliori soluzioni riguardo all’interesse di ciascun coniuge ed anche della prole. Sin dalla fase del primo contatto, prospettiamo le possibili condizioni da inserire nell’accordo attraverso l’analisi di tutta la documentazione a corredo del ricorso. Nella separazione consensuale non è necessario effettuare alcuna indagine o accertamento sulla eventuale  colpa di uno o di entrambi in merito alla fine del matrimonio. Il procedimento che si instaura innanzi al Presidente del Tribunale territorialmente competente, si conclude con l’omologa degli accordi di separazione. Dopo la separazione consensuale, devono trascorrere sei mesi per potere divorziare.

La separazione assume la forma giudiziale allorquando fra i coniugi non si riesca a trovare un accordo sui vari aspetti personali, patrimoniali ed in ordine all’affidamento dei figli. Dopo la separazione giudiziale occorre un anno per potere chiedere il divorzio. Il procedimento per la separazione giudiziale è diviso in due fasi.

La prima si svolge davanti al presidente del tribunale che è tenuto a porre in essere un tentativo di conciliazione. A tale udienza,  i coniugi devono essere presenti personalmente ed essere assistiti dal proprio legale. Se la conciliazione è raggiunta, il presidente dispone i provvedimenti urgenti e provvisori, aventi ad oggetto l’autorizzazione a cessare la convivenza, la determinazione di un eventuale assegno di mantenimento, il regime di affidamento dei figli minori. Dopo la pronuncia dei provvedimenti presidenziali, il giudizio di separazione prosegue innanzi al giudice istruttore competente per l’acquisizione delle prove necessarie a giustificare le richieste delle parti. La sentenza pronunciata dal Giudice, a seguito dell’istruttoria, retroagisce, in quanto agli effetti, al momento del deposito del ricorso, il coniuge sarà tenuto a versare l’assegno facendo fronte agli arretrati delle mensilità precedenti. Fra le statuizioni contenute in una sentenza a seguito di separazione giudiziale, può esservi anche la pronuncia sull’addebito che inibisce al coniuge, nei cui confronti è pronunciata qualsiasi pretesa in ordine al mantenimento. Inoltre, chi subisce l’addebito non può più vantare diritti successori sull’altro coniuge, mentre dopo il divorzio non spettano mai diritti successori. La sentenza che definisce il giudizio di separazione (anche l’omologa della consensuale) può essere sempre modificata (c.d. procedura di modifica delle condizioni) se sorgono altre circostanze che modificano le condizioni economiche dei coniugi. Con la c.d. “sentenza non definitiva” sullo status, è possibile dichiarare la separazione alla prima udienza, lasciando a dopo la discussione degli aspetti controversi. Con il c.d. “mutamento del rito” è sempre possibile trasformare la separazione giudiziale in consensuale. Diversamente, la separazione consensuale non si può trasformare in giudiziale, salvo il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione in un momento successivo

DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

La vicenda matrimoniale non termina con la separazione fra i coniugi, sia essa consensuale che giudiziale. I coniugi separati sono ancora legali dal vincolo degli effetti civili del matrimonio. Solo con il divorzio (introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 898/1970) può aversi la definitiva cessazione di ogni effetto del matrimonio. Analogamente alla separazione, anche il divorzio può assumere le forma consensuale (congiunto) o giudiziale. Come nella separazione consensuale, nel divorzio congiunto i coniugi, di comune accordooltre a chiedere al Tribunale la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, definiscono congiuntamente, le condizioni concernenti l’affidamento della prole e i rapporti economici. La procedura giudiziale, nel caso in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo sulle condizioni del divorzio, ricalca, in massima parte, quella prevista in materia di separazione. Anche in questo caso, è possibile richiedere al Giudice del divorzio giudiziale, la pronuncia di una “sentenza non definitiva di

 

Nuova procedura della negoziazione assistita per la separazione e divorzio:

A seguito di recenti interventi legislativi (cfr. L. 132/2014) è possibile per i casi di separazione e divorzio ricorrere al procedimento di negoziazione assistita. E’ un metodo di risoluzione alternative delle controversie matrimoniali e si sostanzia nella sottoscrizione di un accordo amichevole fra i coniugi – una convenzione- con l’assistenza di avvocati. La negoziazione assistita può essere effettuata anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.La convenzione deve essere redatta, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre e non può avere ad oggetto diritti “indisponibili”.Lo schema di accordo così sottoscritto dalle parti con l’assistenza dei rispettivi avvocati, va depositato presso il Tribunale per il visto del P.M.; a seguito dell’autorizzazione da parte della Procura (rilascio del c.d. “nulla osta”), l’accordo così sottoscritto,è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia di separazione e divorzio. Successivamente, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari.La negoziazione assistita comporta numerosi vantaggi per i coniugi sia rispetto alla procedura giudiziale sia a quella in Comune davanti all’ufficiale dello Stato Civile. Tali vantaggi sono, in particolare consistono nella consistente riduzione dei tempi e dei costi rispetto a procedimenti innanzi agli organi giudiziari.

Lo Studio Legale Liberto, ha approfondito tali nuove normative in materia di trattazione delle controversie matrimoniali ed è, pertanto, in grado di assistere la propria clientela consigliando le migliori soluzioni possibili in materia.